Il nuovo decreto-legge individua percorsi differenziati per settore produttivo

La pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto-legge 99 scioglie gli ultimi dubbi in merito alla questione del blocco-sblocco dei licenziamenti. L’articolo 4 del provvedimento urgente entrato in vigore il 1° luglio prevede che, in via eccezionale, previo accordo in sede ministeriale, può essere concesso il trattamento di cassa integrazione straordinaria, introdotto con le normative anti-covid. La concessione del trattamento è comunque nel limite delle risorse stanziate, incrementate di 19,7 milioni di euro per l’anno in corso, comprese quelle relative al fondo di solidarietà per il trasporto aereo. Il successivo comma 2 si riferisce alle imprese dell’industria tessile, delle confezioni di articoli di abbigliamento, incluso pelli e pellicce. I datori di lavoro che interrompono o riducono l’attività possono presentare domanda di cassa integrazione fino a un totale di 17 settimane da fruire entro il 31 ottobre, senza contributo addizionale. L’accesso all’ammortizzatore sociale preclude l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo o individuale e sospende quelle già avviate; restano in piedi le eccezioni già indicate nei provvedimenti precedenti, come, ad esempio, il cambio appalto o gli accordi di gestione degli esuberi con accompagnamento alla pensione. Lo stanziamento è di 185,4 milioni di euro. Per la cassa in deroga, invece, sono previste 13 settimane da fruire entro dicembre.