Gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana sono a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, compreso il sindacato, in cui si svolge la sua personalità

Il principio di non discriminazione trova il suo fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione e dunque nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo. Il principio di uguaglianza formale impone di trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso espresso attraverso divieti specifici di discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il principio di uguaglianza sostanziale assegna allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere le barriere di ordine sociale ed economico che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. L’inclusione sociale delle persone disabili pone il tema del diritto al lavoro (articolo 4 Costituzione), come espressione di partecipazione operosa alla vita collettiva, di contributo anche alla realizzazione di sé e dei propri desideri, di soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni personali. L’inserimento nel mondo del lavoro è il modo più evidente per combattere la discriminazione culturale e sociale nei confronti della disabilità. Più nello specifico la legge n.183 del 2010 ha arricchito il quadro normativo obbligando le pubbliche amministrazioni a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa tra l’altro alla disabilità nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.