Con l’ordinanza n. 14075 del 7 luglio 2020 la Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in merito alla esclusione di un dipendente pubblico affetto da disabilità dalla turnazione per il lavoro straordinario la quale sia avvenuta esclusivamente sulla base delle sue condizioni di salute. Il lavoratore, affetto da disabilità e destinatario dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992, dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, era stato adibito in via continuativa e non saltuaria allo sportello e poi escluso dai turni di lavoro straordinario. Prima il Tribunale de L’Aquila e poi la Corte d’Appello della stessa città avevano ritenuto la natura discriminatoria della mancata inclusione del lavoratore nei turni di straordinario disposti per la revisione dei veicoli e compensati direttamente dai privati. Avevano in conseguenza condannato il Ministero al risarcimento del danno subìto dal disabile oltre agli interessi legali. Secondo la Corte di merito il dipendente doveva essere incluso nella turnazione che riguardava tutti i dipendenti ai quali erano assegnate le stesse mansioni. L’esclusione era stata determinata dalla sola condizione di disabile senza che la stessa fosse giustificata, perché l’handicap fisico non influiva sulla possibilità di espletare il servizio né comportava una difficoltà nell’erogarlo tanto che in precedenza il lavoratore era stato incluso nei turni e si era assentato con la medesima frequenza degli altri addetti alle stesse mansioni. Il ricorso per Cassazione proposto dal Ministero, che insisteva nella sua convinzione di avere esercitato legittimamente il potere di escludere dai turni di straordinario il disabile, è stato respinto e il Ministero è stato condannato anche alle spese legali. Dall’articolo 2 della legge n. 67 del 2006 si deduce chiaramente che il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.