Il contenzioso si è aperto sulla richiesta dello stato di disoccupazione del candidato. La Cassazione ha valutato corretto il comportamento adottato dall’Amministrazione

La sentenza n. 14790 del 10 luglio 2020 della Sezione Lavoro della Cassazione si pronuncia su un interessante caso relativo alla legittimità o meno di un bando di concorso pubblico che riservi l’accesso, presso un’azienda ospedaliera, ai soli soggetti disabili che siano anche disoccupati al momento dell’assunzione. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguardava un lavoratore affetto da disabilità il quale, pur essendo risultato vincitore di un concorso riservato alle categorie protette ex articolo 8 legge n.68 del 1999, era stato escluso dall’assunzione per carenza del requisito della disoccupazione. Infatti il bando di concorso prevedeva che per essere assunto il portatore di disabilità fosse in stato di disoccupazione sia al momento della domanda sia all’atto dell’assunzione. A seguito del ricorso dell’interessato la Corte d’Appello di Benevento, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittima l’esclusione dell’assunzione del disabile e ordinava la rimozione di ogni atto discriminatorio pregiudizievole del diritto dello stesso di essere assunto. L’Azienda Ospedaliera soccombente proponeva ricorso per Cassazione affermando che le norme erano state correttamente applicate avendo previsto il requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione al fine di garantire la tutela del disabile disoccupato rispetto a quello occupato, in ossequio al principio di parità di trattamento. La ricorrente richiamava in proposito i princìpi in ordine alla discriminazione indiretta, riconducibile alla condizione di discriminazione subìta da un soggetto per effetto di un medesimo trattamento riservato a individui che si trovino in situazioni diverse. La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Azienda Ospedaliera ed ha ritenuto fuor di dubbio che la scelta di cui al bando di concorso di richiedere la sussistenza dello stato di disoccupazione fosse misura idonea a tutelare il disabile che, all’atto dell’assunzione, permanesse nello stato di disoccupazione nei confronti di chi avesse invece trovato una occupazione. Secondo la Cassazione non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di bando di concorso riservato alle categorie ex articolo 8 della legge n.68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione al momento dell’assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità al dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati.