La concessione del beneficio è dietro presentazione dell’Isee e a domanda. I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta e fino al 31 dicembre. Importante il supporto che può arrivare dai patronati e dai centri di assistenza fiscale

Il carattere ponte del provvedimento emerge chiaramente dall’articolo 1 del decreto-legge 79/2021 che disciplina l’istituzione dell’assegno temporaneo per i figli minori. Il primo elemento che occorre evidenziare è proprio il riferimento ai figli con meno di 18 anni; a regime, l’assegno dovrebbe riguardare i figli con meno di 21 anni. La misura trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ed è questo il secondo elemento di valutazione, mentre il terzo e più importante, in quanto sgombra il campo da alcune perplessità, rimandando al 1° gennaio gli interventi più corposi, è che l’assegno spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 69/1988). Quindi, in altri termini, per chi, come i lavoratori dipendenti, già percepisce l’assegno familiare, che, ricordiamo, è a domanda del beneficiario, non cambia nulla, almeno per il momento. L’assegno temporaneo è su base mensile ed è riconosciuto dietro presentazione della relativa domanda, la quale è accolta se il nucleo familiare è in possesso di una serie di requisiti. Prima di elencare i requisiti, è opportuno ricordare che detti requisiti devono perdurare per tutta la durata dell’erogazione del beneficio e che devono essere posseduti congiuntamente. Il richiedente (o suo familiare) deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di uno Stato extra Ue con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per lavoro o di ricerca di lavoro della durata di almeno sei mesi. La seconda condizione è che il richiedente è soggetto al pagamento dell’Irpef, la terza è di essere domiciliato e residente in Italia, con figli a carico con diciotto anni non compiuti. Il richiedente inoltre deve essere residente in Italia da almeno due anni (non necessariamente continuativi) oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (durata di almeno sei mesi). Il secondo pacchetto di requisiti è riferibile alla condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’Isee, vale a dire l’indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dovrà quindi presentare un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri numero 159 del 5 dicembre 2013. L’Isee è ottenibile direttamente online, anche se, oggettivamente, l’assistenza di patronati e caf, i centri autorizzati di assistenza fiscale, rimane molto utile per evitare di incorrere in errori.