L’assegno temporaneo

La determinazione dell’importo mensile spettante per effetto dell’introduzione dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore si ritrova all’allegato 1 del decreto-legge 79/2021. Nella colonna di sinistra dell’allegato sono indicati i diversi livelli di Isee; si parte con Isee inferiore a 7mila euro e si arriva a 50mila con una progressione di 100 euro per livello. Nella colonna di destra, sono viceversa indicati gli importi mensili per ciascun figlio per i nuclei fino a due figli minori e per i nuclei con almeno tre figli minori. Gli importi massimi sono rispettivamente di 167,5 euro per figlio (nucleo con due figli) e di 217,8 euro per figlio (nuclei con almeno tre figli).

Ritocchi al presente

Il decreto-legge 79/2021, come detto, estende la platea dei beneficiari del sostegno per i figli minori. L’articolo 5, nell’ottica sempre del provvedimento ponte, per il periodo intercorrente fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, prevede un incremento degli importi mensili percepiti come assegno al nucleo familiare. Gli attuali importi, che devono essere superiori a zero, sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli; la maggiorazione arriva a 55 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari di almeno tre figli. Gli oneri sono quantificati in 1,390 miliardi di euro per i sei mesi. A regime, la maggiorazione potrebbe essere proporzionale al reddito.