Per effetto dell’articolo 4 del decreto-legge 79/2021, l’assegno unico per i figli minori è compatibile con il reddito di cittadinanza. I nuclei che percepiscono il sostegno al reddito introdotto con il decreto-legge 4/2019 possono pertanto presentare domanda per il riconoscimento dell’assegno. Quest’ultimo è anche compatibile con tutte le altre forme di denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli enti locali. È opportuno puntualizzare che tale disposizione vale fino alla attuazione della legge delega (legge 41/2021) con esclusione dell’assegno familiare (decreto-legge 69/1988). In caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell’assegno unico per i figli minori, la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu; articolo 10 del Dpr 159/2013) aggiornata è presentata entro due mesi dalla data di variazione. Il mese dopo la presentazione, la prestazione è adeguata in ragione alla variazione intercorsa. Se, ad esempio, il minore raggiunge la maggiore età, è prevista la decadenza d’ufficio; se, viceversa, vi è l’ingresso di un nuovo minore, la prestazione è incrementata, purché il nucleo familiare abbia presentato una nuova domanda di assegno temporaneo. L’assegno è corrisposto d’ufficio dall’Inps congiuntamente e con le stesse modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. È opportuno chiarire che non si tratta di una somma aggiuntiva; l’Inps, infatti, prima provvederà a stralciare la quota di reddito spettante per i figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza, e poi ad aggiungere l’assegno temporaneo. Un calcolo che farà direttamente l’Inps, ma che, di certo, riduce l’impatto positivo della misura, rispetto ad altre categorie che andranno a percepire l’assegno unico. Detto assegno temporaneo, però, non viene conteggiato fra i trattamenti assistenziali che vanno a determinare il reddito familiare, uno dei parametri di accesso al reddito di cittadinanza.