Dal centro

L’attività di monitoraggio e di rendicontazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è affidata ad un ufficio centrale di livello dirigenziale presso il ministero dell’economia appositamente creato. Tale struttura assumerà il nome di servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza; è prevista una articolazione in sei uffici di livello dirigenziale non generale (un ufficio per missione). È autorizzata una spesa di 930mila per il 2021 e di 1.859.000 a decorrere dal 2022; stranamente, l’articolo 6 non indica per quanto tempo è autorizzata questa spesa. Il successivo articolo 7 definisce il quadro dei controlli, dell’audit, dell’anticorruzione e della trasparenza. Le funzioni di audit sono affidate ad un apposito ufficio istituito presso l’Igrue, l’ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea presso la ragioneria generale dello Stato. Spetta invece alla Sogei spa assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali, avvalendosi, previa stipula di apposita convenzione, anche di Studiare sviluppo srl. Il controllo di gestione è riservato alla Corte dei conti, guardando in particolare alla valutazione dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. La Guardia di finanza è chiamata a collaborare in questo sistema.

Alla periferia

Il coordinamento della fase attuativa spetta ad ogni singola amministrazione centrale titolare di interventi. La fase attuativa ricomprende la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo sugli atti. A tal fine, ogni singola amministrazione individuerà la struttura di livello dirigenziale generale competente e fino a tre uffici di livello dirigenziale non generale. Tale struttura rappresenterà il punto di contatto con il servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla realizzazione operativa dei singoli interventi, oltre alle amministrazioni centrali, contribuiranno le regioni, le province autonome e gli enti locali, attraverso strutture proprie oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni e con il supporto tecnico-operativo di società partecipate e in house qualificate. Sul versante delle stazioni appaltanti, Consip spa sarà chiamata a mettere a disposizione contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. L’articolo 12 disciplina invece il potere sostitutivo che è in capo al presidente del consiglio dei ministri e si attiva in caso di inerzia o ritardo nel conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento è preceduto da una sorta di ultimatum al soggetto attuatore inadempiente.

Dissenso superato

L’articolo 13 del decreto-legge 77/2021 disciplina il caso in cui, in forza di previsioni di legge, un organismo statale si ponga in posizione di dissenso, di diniego, di opposizione o di altro atto previsto dalla normativa con riferimento ad uno degli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà la segreteria tecnica a proporre al premier che il caso sia affrontato in sede di consiglio dei ministri. Se il caso riguarda una regione, una provincia autonoma o un ente locale, allora la sede di discussione è individuata nella conferenza unificata. In entrambi i casi sono comunque previsti tempi molto rapidi per la definizione della controversia con comunicazioni a cinque giorni.

Regole estese

La prima parte del decreto-legge 77 prevede inoltre l’estensione della disciplina tracciato con questo provvedimento anche al Piano complementare. Il riferimento è al precedente decreto-legge 59/2021 che va a formalizzare quella che è la terza voce di finanziamento dell’intero Piano, il quale si compone appunto delle risorse derivanti in larga parte dal recovery fund; sempre dall’Europa arriva il React Ue, mentre il fondo nazionale complementare rafforza la dotazione finanziaria complessiva di parte delle sei missioni e delle sedici componenti rientranti appunto nelle sei missioni. Si procede allo stesso modo anche con il fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.