Definita la figura che rappresenta gli atleti davanti alle società sportive

Quindici articoli più uno, quello che fissa al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore del provvedimento, a comporre il decreto legislativo 37/2021, dedicato alle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo. È l’articolo 3 del decreto legislativo a definire la figura dell’agente sportivo, quale soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti, lavoratori sportivi o società/associazioni sportive, operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, dal Cio o dal comitato paralimpico nazionale o internazionale. Per l’esercizio della professione di agente sportivo è richiesta l’iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi presso il Coni con il versamento di una quota annuale di 250 euro. È previsto il superamento di un esame abilitante. Tutta la procedura è definita in un decreto attuativo, da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (quindi entro settembre del 2022) cui rimanda l’articolo 12 del presente decreto legislativo, il quale prevede anche l’obbligo di aggiornamento professionale. L’articolo 5 definisce i contenuti del contratto di mandato sportivo, il quale deve essere redatto in forma scritta, pena la sua nullità. Nel contratto viene esplicitato il compenso spettante all’agente, in misura forfetaria o in percentuale, ai sensi del successivo articolo 8. La durata massima del contratto è di due anni; l’esclusività del mandato deve essere esplicitata. L’articolo 6 indica una serie di divieti; non può essere agente sportivo, fra gli altri, chi ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Più agenti sportivi possono decidere di organizzarsi in forma di società (articolo 9). L’articolo 10 introduce un paletto a tutela dei minori: l’assistenza dell’agente sportivo è a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, anche se non si esclude l’ipotesi della sottoscrizione del mandato da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale. Sempre con il decreto di cui all’articolo 12 sono individuate le sanzioni nei casi di violazione da parte dell’agente sportivo delle regole introdotte con il presente decreto legislativo; una apposita commissione è istituita a questo proposito presso il Coni. Gli articoli 13, 14 e 15 infine contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria, alcune disposizioni transitorie e l’abrogazione del comma 373 dell’articolo 1 della legge 205/2017.