Il requisito dell’età è decisivo: non più di 35 anni e 364 giorni

La circolare Inps chiarisce quale è la cornice entro la quale si muove l’incentivo, il quale spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Non tutte le nuove assunzioni, però, ma soltanto quelle di personale che non abbia compiuto, alla data di assunzione, il trentaseiesimo anno di età. Inoltre, queste persone non devono essere già state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. In altri termini, deve trattarsi della prima assunzione stabile. Il requisito anagrafico è soddisfatto se il neo assunto, alla data dell’assunzione, ha un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni. Facendo ordine, il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro in apprendistato né alla successiva assunzione di studenti che hanno svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro presso lo stesso datore di lavoro, in quanto per questi casi esistono altri benefici di legge; non si applica neanche ai contratti di lavoro domestico. L’Inps esclude che il beneficio possa applicarsi pure al lavoro intermittente o a chiamata, per la loro natura poco stabile, come anche alle assunzioni con qualifica dirigenziale, ancorché a tempo indeterminato, poiché si parla esplicitamente di contratto di lavoro subordinato. È altresì escluso il lavoro occasionale, ma non i vincoli associativi con le cooperative o le somministrazioni a tempo indeterminato.