L’articolo che istituisce l’incentivo all’assunzione indica una serie di principi generali, ricorrendo i quali non è possibile per il datore di lavoro fruire della agevolazione contributiva. In primo luogo, l’esonero contributivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; la cosa vale anche per i somministrati. In secondo luogo, l’esonero non spetta al datore di lavoro o all’utilizzatore con contratto di somministrazione presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. In terzo luogo, gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. È comunque importante chiarire che l’esonero contributivo è riconosciuto nei casi di assunzione obbligatoria di personale con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999, come pure in tutti i casi di presenza di clausola sociale nei subentri negli appalti. Si tratta di un punto che presenta diverse sfaccettature, quindi.