Circolare del ministero della salute in linea con il protocollo del 6 aprile scorso

Il ministero della salute aggiorna le indicazioni relative al reingresso in azienda di un lavoratore o di una lavoratrice dopo un periodo di assenza per malattia Covid-19 correlata. L’aggiornamento, contenuto nella circolare inviata alle parti sociali e alle istituzioni il 12 aprile, si rende necessario alla luce delle novità introdotte con la revisione del protocollo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con finalità di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le altre parti sociali nella serata del 6 aprile. Detto protocollo, come noto, segue gli accordi del marzo e dell’aprile dello scorso anno. Sono cinque le fattispecie indicate. In primo luogo i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. Dopo la negativizzazione, è richiesta una visita del medico competente. I lavoratori positivi sintomatici possono rientrare a lavoro decorsi dieci giorni, purché accompagnati da test molecolare. I lavoratori positivi asintomatici seguono lo stesso iter di quelli sintomatici; il test va sempre fatto dopo dieci giorni di isolamento. I positivi a lungo termine saranno riammessi sempre con test molecolare o antigenico negativo e non semplicemente decorsi 21 giorni; è possibile l’adibizione a lavoro agile, decorsi 21 giorni. I contatti stretti asintomatici possono essere anche adibiti a lavoro agile; rientrano comunque con tampone negativo.