Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) è concesso, in deroga alla disciplina di legge, per un massimo di 120 giorni nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021

Come anticipato dallo stesso ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso delle diverse videoconferenze con le parti sociali, il decreto-legge 41/2020 introduce nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con causale Covid-19. L’ultimo intervento con la legge di bilancio aveva fissato il paletto al 31 marzo 2021. Il decreto-legge Sostegni sposta questo paletto, introducendo però discipline diverse, a seconda se l’impresa rientra o meno nella casistica degli strumenti ordinari. Nel caso in cui si rientri nella disciplina ordinaria (si tratta principalmente di settori come l’industria o le grandi aziende), i datori di lavoro, che riducono o sospendono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono presentare domanda di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 13 settimane fra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale. In assenza di strumenti ordinari, e quindi in settori come il turismo, i servizi, il commercio, i datori di lavoro possono presentare domanda per l’assegno ordinario o per la cassa in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, sempre senza contributo addizionale. I fondi di solidarietà bilaterale garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario; gli oneri a carico dello Stato sono fissati in 1,1 mld di euro per il 2021; è atteso un decreto ministeriale per il riparto di dette somme.