Da non confondersi con il telelavoro o con le altre modalità di lavoro che prevedono una attività esterna all’azienda. Lo smart working, o lavoro agile, è regolato dalla legge 81 del 22 maggio 2017, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Quindi, il primo elemento è proprio il carattere della subordinazione e non potrebbe essere altrimenti, visto che altre tipologie contrattuali, ad esempio, il contratto di collaborazione, non prevedono l’organizzazione del lavoro da parte del datore. È necessario un accordo individuale – che può seguire un accordo collettivo, stipulato con la rappresentanza sindacale – fra le parti, il datore di lavoro, sia privato che pubblico, e il dipendente, con il quale definire i vari aspetti organizzativi. Il lavoro agile può essere per fasi, per cicli, per obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo, con l’utilizzo di strumentazioni. La prestazione può essere svolta in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, con l’unico vincolo che non si possono superare i limiti di orario giornaliero e settimanale. L’articolo 1 della legge 81/2017 riconosce una priorità nell’accesso al lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio oppure al genitore che assiste un figlio in condizione di disabilità accertata. Al lavoro agile, essendo lavoro subordinato a tutti gli effetti, si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in seguito ad accordi sui premi di produttività.