Una riforma che non ha convinto larga parte delle associazioni e delle organizzazioni sindacali, anche se, rispetto alla originaria versione licenziata dal Consiglio dei ministri, qualche timida apertura vi è stata nel corso dell’iter parlamentare. Il decreto legislativo 151 del 2015, uno dei provvedimenti attuativi del cosiddetto Jobs act, ha apportato delle modifiche alla disciplina vigente sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità, vale a dire la legge 68 del 1999. Le norme sul collocamento obbligatorio trovano applicazione nel caso di persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Si applicano, altresì, agli invalidi civili con riduzione a meno di un terzo, agli invalidi del lavoro con riduzione superiore al 33%, alle persone non vedenti o sordomute e agli invalidi di guerra o per servizio. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina vigente, a decorrere dal 1° gennaio del 2017 l’assunzione avviene mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, con eventuale richiesta di preselezione, o mediante la stipula di convenzioni. Soltanto nel caso in cui si registra una mancata assunzione con una delle predette modalità nei sessanta giorni, gli uffici competenti – i centri per l’impiego – avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria. L’obbligo di assunzione di personale con disabilità, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 151 del 2015, si è, di fatto, ristretto, in quanto è venuto meno l’obbligo di assunzione per le aziende che occupano fra i 15 e i 35 dipendenti, mentre rimangono vigenti le altre soglie: due occupati in caso di aziende che occupano fra 36 e 50 dipendenti e il 7% dei posti riservati se l’azienda occupa più di 50 dipendenti. La preoccupazione è che venga meno lo spirito stesso della legge 104 del 1992 che individua nel lavoro la prima fonte di inclusione della persona con disabilità.