L’Inps, con proprio messaggio numero 4074/2018, ha appena fornito alcune delucidazioni in ordine alla fruizione del congedo di maternità. L’indennità spetta purché la persona sia occupata, salvo che la stessa non si trovi o in sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione oppure sia in disoccupazione, fermo restando che il periodo intercorso fra la fine del lavoro e l’inizio della maternità non sia superiore a 60 giorni. Il messaggio affronta anche la questione delle unioni civili.