Qualche dubbio in meno. In questi giorni, l’Inps ha pubblicato la circolare numero 62 con la quale ha chiarito i contenuti della nuova normativa sui requisiti di accesso al pensionamento in ragione degli adeguamenti della speranza di vita, tenendo conto del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre del 2017 e dei contenuti dell’articolo 1, comma 146, della legge 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018). Conseguentemente, si evidenziano quattro situazioni, ricordando che in tutti i casi è da definire il successivo incremento a far data dal 1° gennaio 2021: 1) il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia è di 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 2) il requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato, sempre per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020, a 43 anni e tre mesi (2.249 settimane) per gli uomini e 42 anni e tre mesi (2.197 settimane) per le donne; 3) il requisito contributivo per i lavoratori precoci è fissato, per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020, in 41 anni e cinque mesi; 4) nel caso delle pensioni di anzianità calcolati con il sistema delle quote, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono incrementati di 0,4 unità. L’adeguamento trova applicazione anche nei confronti del personale del comparto difesa e sicurezza.