Il rapporto di lavoro in somministrazione è una tipologia contrattuale con la quale una agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori che, durante la missione, svolgono la prestazione secondo le direttive dell’utilizzatore e ai sensi della disciplina prevista dai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 476 (articolo 4) e 15 giugno 2015, n. 81 (articoli da 30 a 40). È sempre in forma scritta con l’indicazione esplicita di alcuni elementi. Esistono dei limiti percentuali di utilizzo, definiti in sede di contrattazione collettiva o, in assenza, dalla legge (massimo 20%). Il rapporto di lavoro in somministrazione non è utilizzabile: per sostituire lavoratori in sciopero; nelle unità produttive dove nei sei mesi precedenti si sono effettuati licenziamenti collettivi per le stesse mansioni (salvo sostituzione di lavoratori assenti; assunzione di lavoratori in mobilità; di durata iniziale non superiore a tre mesi); in unità produttive ove vi sia ricorso alla cassa integrazione; da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. L’utilizzatore è tenuto a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti nella medesima mansione. In caso di somministrazione a tempo indeterminato, è riconosciuta una indennità di disponibilità mensile, divisibile in quote orarie. Il somministrato non è computato nel novero dei dipendenti di una azienda, salvo che per la salute e sicurezza. La somministrazione a tempo indeterminato non è possibile nella pubblica amministrazione