Voucher per i collaboratori disoccupati, da oggi è possibile. E’ stata l’Inps ad intervenire, per la prima volta, sull’argomento attraverso la circolare 115/2017. In sintesi viene confermata la piena cumulabilità della Dis-coll con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro fino alla fine di quest’anno, qualora i voucher siano stati acquistati fino alla data di entrata in vigore del Dl 25/2017 e non ancora utilizzati.
Dopo l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale, per opera dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, manca un chiaro riferimento normativo per la possibilità di cumulare i compensi, percepiti nell’ambito del contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia, con i trattamenti di sostegno al reddito.
Si sono così formati due orientamenti. Il primo ritiene che la prestazione occasionale sia compatibile, ma il compenso percepito non sia cumulabile con il sostegno al reddito. Di conseguenza l’istituto previdenziale dovrebbe sospendere il pagamento di quest’ultimo per le giornate effettivamente lavorate. Il secondo orientamento ritiene, invece, che ci sia comunque la piena compatibilità e cumulabilità tra il compenso e l’ammortizzatore sociale.
Per i percettori della Dis-coll il Dlgs 22/2015 non ha previsto che per i periodi di fruizione di tale indennità siano riconosciuti i contributi figurativi. Non è necessario, dunque, sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
Gli altri ammortizzatori
La possibilità di cumulo deriva dall’articolo 54-bis, comma 4, del Dl 50/2017, il quale prevede che i compensi per prestazioni occasionali percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Una posizione questa che potrebbe essere applicabile anche agli altri ammortizzatori sociali, in particolare la Naspi.