di Annarita D’Agostino

Da oggi sono operativi il Libretto famiglia e il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO): abrogati i vecchi voucher cartacei, la nuova normativa, introdotta con la manovra estiva, consentirà alle famiglie e alle imprese di pagare prestazioni occasionali attraverso una piattaforma online gestita dall’Inps.
I dubbi sul nuovo sistema sono numerosi, a partire da quelli sollevati da Coldiretti: il nuovo contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato per pagare i 50mila lavoratori, fra giovani studenti, pensionati e cassaintegrati, che vengono impiegati nelle attività stagionali agricole, ed esclude i datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, imprese edili e affini, appalti di opere e servizi.
Per il Libretto Famiglia il compenso minimo è di 10 euro all’ora (8 euro per compenso a favore del prestatore, 2 euro di contributi vari a Inps e Inail), mentre per le imprese il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Le prestazioni occasionali  non potranno superare le 280 ore annuali e un importo di 2.500 euro allo stesso prestatore e di 5.000 euro l’anno per più prestatori. Ogni lavoratore, a sua volta, potrà incassare al massimo 5.000 euro con le prestazioni occasionali annuali. La violazione di questi limiti comporta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato o sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per prestazione in caso, ad esempio, di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva all’Inps.
L’intera procedura, dalla registrazione al pagamento della prestazione, sarà gestita online. Secondo i consulenti del lavoro, interpellati da Il Sole 24 Ore, le modalità e le tempistiche previste potrebbe sollevare criticità: da un lato, potrebbe essere difficile per il datore di lavoro dimostrare all’Inps che la prestazione non è avvenuta qualora il lavoratore, in malafede, la confermi; dall’altro, i tempi di attesa delle spettanze risultano troppo lunghi se avvengono a cavallo di due mesi, visto che si prevede il pagamento il 15 del mese successivo alla prestazione. Inoltre, non sembra coerente con il part-time l’obbligo di retribuire in ogni caso almeno quattro ore di lavoro, pari a 36 euro giornaliere, e mancano specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto di assumere dipendenti e collaboratori, anche ex da meno di sei mesi, con il nuovo contratto.