del segretario confederale Fiovo Bitti
Il lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro e all’Inps l’eventuale guarigione anticipata rispetto alla prognosi iniziale. Il rientro a lavoro anticipato senza comunicazione all’Inps comporta una sanzione per il lavoratore. È quanto emerge dalla lettura della circolare Inps numero 79 del 2 maggio, con la quale l’Istituto previdenziale ha fornito dei chiarimenti in materia. In caso di malattia, come noto, il lavoratore è tenuto ad inviare, per il tramite del medico, la certificazione attestante la stessa, con i relativi tempi di guarigione, in seguito alla quale l’Inps avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale. Di conseguenza, l’eventuale rientro a lavoro anticipato non comunicato – che chiaramente avviene con il consenso del datore di lavoro, il quale, a norma di legge dovrebbe rifiutarsi di accogliere un dipendente sul quale pende un certificato di malattia o attestante un infortunio – crea un disallineamento con la prestazione erogata dall’Inps, con il lavoratore che si troverebbe a percepire una prestazione non dovuta. La sanzione comminata è equiparata all’assenza alla visita medica di controllo domiciliare, in quanto, nell’ottica dell’Inps, il lavoratore, anche se sul posto di lavoro, non è in casa ed è quindi assente. La sanzione, così come specificato nella circolare 166 del 26 luglio 1988, è pari al 100% dell’indennità per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, al 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza e al 100% dell’indennità dalla data della terza assenza. La sanzione è applicata, al massimo, fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa. Considerando inoltre che il lavoratore sarà comunque invitato a visita ambulatoriale, è sempre il caso di attestare l’avvenuta guarigione in anticipo con una certificazione medica.
Leggi la circolare dell’Inps