Abolire il ticket sanitario e trovare delle forme compensative adeguate per non creare un buco nei conti delle Regioni.  E’ questa la strada intrapresa dal Ministero della Salute e il motivo per cui domani si riunirà la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

Il ministro Beatrice Lorenzin ha ritenuto fondamentale imboccare questa direzione per via “della profonda disparità dei ticket tra Nord e Sud a cui poi si aggiungono fenomeni come quelli delle liste di attesa e della fuoriuscita dal servizio pubblico”.

I ticket valgono tre miliardi sui 113 del Fondo sanitario nazionale, c’è quindi il margine per eliminare la tassa sulla salute introdotta negli anni ’80, con una serie di misure compensative.

Tra queste c’è l’ipotesi di annullare le detrazioni del 19% per farmaci e spese mediche oltre una certa soglia di reddito oppure di individuare una franchigia in base al reddito, superata la quale le prestazioni sarebbero a pagamento.

Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di rivedere le soglie di esenzione (valore 8 miliardi di euro) spostandole verso le fasce più deboli, i poveri e gli anziani, e l’avvio di una nuova revisione della spesa sanitaria affidando la responsabilità della manovra alle singole regioni.

La mission è, quindi, quella di concretizzare una sana ed intelligente spending review in un comparto che accoglie servizi fondamentali per l’assistenza ai cittadini. Almeno dovrebbe essere questo l’obiettivo.

Ma cos’è e come funziona il ticket sanitario?

Il ticket sanitario, introdotto nel 1982, è una tassa che il cittadino paga in cambio di determinate prestazioni sanitarie fornite dallo Stato. Attualmente i ticket riguardano le prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio), le prestazioni di pronto soccorso, le cure termali e le prestazioni farmaceutiche, solo nelle Regioni che hanno autonomamente deciso di introdurli. Al cittadino può essere riconosciuto il diritto all’esenzione dal ticket anche sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’importo dovuto dall’assistito è pari alla somma delle tariffe delle prestazioni contenute nella ricetta, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatta eccezione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia, che hanno previsto un tetto massimo di 36 euro, della regione Sardegna, che ha fissato il tetto massimo in 46,15 euro e della regione Calabria, che ha fissato il tetto in 45 euro). Al ticket vanno aggiunte l’eventuale quota di partecipazione introdotta da alcune regioni (Lazio, Campania Molise, Sicilia) e la quota fissa aggiuntiva da 10 euro senza alcuna modifica introdotta da alcune regioni (Lazio, Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche Abruzzo e Molise).

A partire dall’1 gennaio 2007 la legge prevede, a carico degli assistiti, il pagamento di un ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con ‘codice bianco’ (prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche) ad eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è previsto per i codici ‘rosso’ (paziente molto critico), ‘giallo’ (mediamente critico), ‘verde’ (poco critico).

In Toscana l’importo massimo previsto è di 50 euro, maggiorato di 10 euro nel caso vengano effettuati accertamenti diagnostici per immagini; nella provincia autonoma di Bolzano un ‘codice bianco’ può pagare fino a 100 euro. Anche il colore dei codici cambia significato nelle diverse regioni.

Inoltre, dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l’assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket sui farmaci. Le singole regioni, tuttavia, per fare fronte al proprio disavanzo, possono reintrodurre sui farmaci di fascia A (quelli essenziali e per malattie croniche dispensati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale) specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica, che in genere consiste in una quota fissa per ricetta o per confezione.