La prestazione Dis-coll, ovvero disoccupazione per i collaboratori, istituita dal Governo Renzi con il Jobs Act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016, non è stata prorogata per il 2017.
Di conseguenza non è più possibile per i collaboratori ricevere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll istituita nel 2015. Lo fa sapere l’Inps spiegando che la norma “non è stata oggetto di proroga” in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017. Nessuna indennità quindi – avverte l’Inps – sarà erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall’inizio del 2017.
La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.
La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.