di Giovanni Magliaro – Responsabile Ufficio Legale Ugl

La sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015  della Corte di Cassazione è particolarmente interessante perché pone alcuni principi in materia di diritto al riposo durante le festività infrasettimanali. Giovanni_MagliaroLa vicenda nasce da un ricorso  presentato al Tribunale di Vercelli  da una lavoratrice dipendente della società Loro Piana avverso la sanzione disciplinare della multa comminatale perché non si era presentata al lavoro il 6 gennaio presso il punto vendita a cui era addetta. Questo nonostante che una disposizione aziendale  comunicasse l’apertura del punto vendita in tale giornata e quindi la necessità della presenza al lavoro. Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice ritenendo legittimo il rifiuto opposto. Anche la Corte d’Appello di Torino respingeva l’impugnazione della società affermando che l’articolo 2 della legge 260 del 1949 conferisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati nella stessa legge. Il datore di lavoro aveva preteso la prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva chiederla, con conseguente legittimità del comportamento della prestatrice non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni ma come esercizio dell’eccezione di inadempimento, tanto più congruo considerando la sistematicità della violazione del diritto al riposo (la prestazione lavorativa era stata già pretesa l’8 dicembre e il 25 aprile). La Società Loro Piana ha proposto ricorso per Cassazione da cui è scaturita la sentenza in epigrafe.

La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla Società ed ha confermato le precedenti decisioni  delle Corti di merito. Ha affermato anzitutto che intendeva ribadire il principio già espresso dalla stessa Cassazione con sentenza n. 16634 del 2005 : atteso che la legge n.260 del 1949, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro. La rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali è rimessa solo all’accordo tra datore di   lavoro e lavoratore. L’unica eccezione a questo diritto è quella prevista dalla legge n. 520 del 1952 che impone a tutto il personale dipendente da strutture sanitarie pubbliche e private lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali su disposizione datoriale nelle ipotesi in cui ci siano particolari esigenze di servizio.

Secondo la Cassazione sono nulle eventuali clausole della contrattazione collettiva che prevedano un obbligo a carico dei lavoratori di prestare il lavoro nei giorni destinati per legge alla celebrazione di ricorrenza civili o religiose. In nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali) non trattandosi di diritto disponibile per le Organizzazioni Sindacali.

Il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro. Di conseguenza la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. Non sussiste infatti una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottemperanza degli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio.

Non vi è quindi possibilità per le parti sociali di concordare clausole di contratti collettivi nazionali o decentrati che prevedano un obbligo di prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali. Il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (in attuazione di direttive CE concernenti l’orario di lavoro) non cambia nulla sulle festività infrasettimanali ma si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilità che siffatto riposo possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica. Sono pertanto validi gli accordi sindacali che consentono la deroga al riposo domenicale