Cinzia Marzoli, Amministratore Unico del Caf Ugl, nella sua intervista a La Metasociale focalizza l’attenzione sulla categoria degli incapienti, ovvero coloro che si trovano in una situazione di incapienza fiscale. Si tratta, nello specifico,  di una condizione che si verifica in tutti quei casi in cui il contribuente avrebbe diritto a detrazioni d’imposta (come ad esempio le spese sanitarie, le detrazioni per familiari a carico, per spese ristrutturazione), ma non deve pagare le imposte. Quindi il diretto interessato si trova nell’impossibilità di poter sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte.

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I cosiddetti ‘incapienti” hanno diritto al bonus di 80 euro?

L’incapiente non avendo diritto al “bonus degli 80 euro” – per assenza di imposte da versare – può solo essere aiutato con l’inserimento del dato reddituale nel modello 730. In alcuni casi potrebbe accadere che una ridottissima differenza, anche solo un euro, tra l’ammontare delle detrazioni e l’imposta da versare, potrebbe far scoprire al contribuente di avere diritto al bonus”.

Spostiamo l’attenzione sulle numerose difficoltà che ostacolano i Caf in questo preciso momento storico.

Ai Caf viene richiesto un elevatissimo livello di professionalità per rispondere, con la giusta precisione, ai numerosi adempimenti fiscali (delega, precompilati errati, privacy…) richiesti dall’Agenzia delle Entrate e che mettono a dura prova il nostro gia’ delicato e complesso lavoro.  C’è da evidenziare che i Caf di derivazione sindacale, come il nostro, soffrono maggiormente anche perché offrono servizi gratuiti a propri iscritti”

Pensioni, secondo un’analisi dei consulenti del lavoro – pubblicata su Libero – il 38 per cento degli assegni emessi dall’Inps è sbagliato per difetto. E una legge accorcia i tempi per correggere: dopo tre anni non c’è più nulla da fare. I lavoratori possono rivolgersi anche al Caf per avere delucidazioni su questo tipo di argomento?

Per i Caf non è possibile rilevare l’errore di calcolo, possiamo solo raccogliere le doglianze del pensionato veicolandolo al patronato

Quali sono le vostre priorità?

“Sopravvivere alle regole, sempre più rigide e pressanti, che caratterizzano il nostro lavoro, come ad esempio le sanzioni per visto infedele”.

Focus su “visto di conformità infedele”

L’art. 6 del Decreto semplificazioni fiscali ha previsto che, in caso di rilascio, da parte del Caf o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione, questi dovrà pagare, in luogo della sanzione da € 258 a € 2.582, l‘importo dell’imposta, le sanzioni (30 per cento) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

Come chiarito dalla recente Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, in tal modo, viene a determinarsi una vera e propria “sostituzione” di colui che rilascia il visto di conformità nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La stessa circolare precisa che tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale ed è, quindi, applicabile anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (730 presentato con le modalità ordinarie).

Si precisa, tuttavia, che, come chiarito sempre dalla stessa Circolare n. 34/E/2015, non è punibile il visto di conformità infedele sulla dichiarazione se risulta un importo dovuto complessivo inferiore ai 30 euro.

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione.

Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Inoltre, se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l’altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75 per cento.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 34/E/2015, rispondendo ad un quesito circa la sanzione da applicare in caso di trasmissione del 730 rettificativo (o della comunicazione dei dati relativi alla rettifica se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa) dopo il 7 luglio (termine ordinario di presentazione del modello 730) ma entro il 10 novembre, ha affermato che il Caf/professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione.

La Circolare n. 34/E/2015 precisa che resta comunque ferma l’eventuale sanzione prevista in caso di invio tardivo del modello 730 originario, cioè di invio oltre il 7 luglio salvo proroga, come avvenuto quest’anno.

Ne deriva, pertanto, che se il CAF/professionista trasmette il modello 730 rettificativo entro il 10 novembre, ma comunque il modello 730 originario è stato trasmesso tardivamente dopo il 7 luglio, alla sanzione per visto di conformità infedele si aggiunge quella per presentazione tardiva del modello 730.

In merito al termine al quale occorre fare riferimento per capire se l’invio del modello 730/2015 è stato “tardivo” o tempestivo, la Circolare n. 34/E/2015 ha chiarito che, per il 2015, si deve considerare il termine prorogato del 23 luglio 2015, e non il 7 luglio 2015. Sono, quindi, considerati “tardivi” i modelli 730/2015 presentati dopo il 23.07.2015. Quindi, è il 23 luglio il “dies a quo” per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730/2015, almeno per i soggetti per i quali era applicabile la proroga.