il segretario confederale dell’Ugl, Augusto Ghinelli, in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro

Il segretario confederale dell’Ugl, Augusto Ghinelli, in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro

C.P.

“L’ulteriore rafforzamento delle già ampie possibilità di licenziamento nella PA dimostra come continui a permanere la convinzione che la ridotta efficienza della pubblica amministrazione sia causata esclusivamente dal personale dipendente. Ciò premesso, va ribadita la necessità di una ferma azione nei confronti di chi pone in essere comportamenti ed atti fraudolenti, sebbene la riduzione del diritto di difesa della persona coinvolta desta non poche perplessità”.
E’ questa la posizione dell’Ugl espressa in audizione oggi presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Presente il segretario confederale dell’Ugl, Augusto Ghinelli.
Bisogna invece comprendere che “è proprio grazie ai lavoratori del pubblico impiego che ai cittadini sono garantiti i servizi essenziali di cura ed assistenza della persona, dagli ospedali alla scuola, passando per la sicurezza e i trasporti”  e questo “in assenza di un rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che manca dal 2009, di investimenti nelle infrastrutture, nella formazione e nei mezzi a disposizione del personale dipendente e, non ultimo, di chiarezza normativa, se è vero, come è vero, che larga parte delle norme varate necessitano di chiarimenti e successivi passaggi volte a ridurre l’appesantimento burocratico e a facilitarne la lettura e l’applicazione da parte dei dipendenti pubblici e dei cittadini”.
Da tempo l’Ugl ribadisce che “il rilancio della pubblica amministrazione passa dalla certezza delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi e per il miglioramento e il rafforzamento della dotazione umana, professionale e di mezzi e non, piuttosto, da un ulteriore rafforzamento delle già ampie possibilità di licenziamento”.
“Il provvedimento dell’immediata sospensione cautelare senza stipendio – si legge ancora nel documento – è molto grave e non può prescindere da una preventiva audizione dell’interessato, in linea con quanto previsto dall’articolo 7 della legge 300/1970. Nello stesso comma 3-bis, non convince neanche la previsione in base alla quale rimane comunque valido il provvedimento di sospensione disposto dal responsabile della struttura o dell’ufficio competente oltre il termine di quarantotto ore indicato.  La gravità del provvedimento preso impone una certezza del diritto per il dipendente coinvolto, per cui il termine di quarantotto ore andrebbe inteso come tassativo. Conseguentemente, si chiede di sopprimere l’ultimo periodo del comma 3-bis”.

 

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