“C’è bisogno di un intervento concreto per una migliore regolazione del lavoro accessorio, soprattutto alla luce dell’incremento dell’utilizzo dei voucher in alcuni settori in particolare come il commercio, il turismo e i servizi regolati dalla contrattazione collettiva e caratterizzati spesso da una componente di forte stagionalità”.
E’ quanto si legge nel documento Ugl presentato oggi durante l’audizione in Commissione Lavoro della Camera nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sul lavoro accessorio. Presenti i segretari confederali, Fiovo Bitti e Ornella Petillo.
“Nel Documento di programmazione della vigilanza del 2016 – si legge -, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ben evidente il rischio di un utilizzo improprio dello strumento che, se è utile per far emergere una parte di lavoro sommerso in ambito domestico, si presta a favorire comportamenti elusivi della normativa giuslavoristica – il buono orario viene impiegato per retribuire soltanto una parte della prestazione lavorativa, con il resto in nero – e una concorrenza sleale fra le imprese”.doc4
Sebbene il governo assicuri che dal prossimo giugno entrerà in vigore la nuova disciplina di utilizzo che prevede una comunicazione preventiva da parte dei committenti imprenditori o professionisti, “questo non è sufficiente ad escludere un uso distorto dello strumento, visto l’ampio margine – arco di tempo non superiore a trenta giorni – entro il quale il committente potrà impiegare il lavoratore occasionale”.
“Si dovrebbe spostare il criterio dell’occasionalità dal prestatore d’opera al committente”, spiega l’Ugl,  tenendo conto che spesso i voucher  “sono impiegati per retribuire il servizio degli addetti alla sicurezza negli eventi sportivi, ma tali eventi raramente sono occasionali, essendo nella maggioranza dei casi organizzati sulla base di un calendario definito con largo anticipo”. Questo accade anche per eventi culturali e per quelli legati al mondo dello spettacolo. In agricoltura, il criterio dell’occasionalità, letto dal versante del committente, “è largamente sostituibile con quello della stagionalità, mentre in ambito domestico una attenzione particolare deve essere riposta all’assistenza domiciliare”.
Secondo l’Ugl, dunque, “è necessario un intervento del legislatore su diversi aspetti:  per il recupero dell’articolato del decreto legislativo 276/2003 (cosa che nella sostanza avviene con la proposta di legge 3601); in previsione di un arco di tempo di utilizzo inferiore rispetto ai trenta giorni oggi stabiliti; per l’inserimento della motivazione dell’impiego fra i dati da comunicare da parte del committente, così da fornire uno strumento in più per l’individuazione di comportamenti non in regola ed elusivi; per il  rafforzamento degli obblighi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i committenti imprenditori o professionisti”.

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