di Alessandra De Vita

In una società in grave crisi economica e lavorativa, è stato necessario adeguare con la Legge di Stabilità 2016, anche le regole relative al mondo delle partite Iva e del lavoro autonomo in generale. PartiteIVA22-e1360768225140
La legge n. 208/2015 ha reso ufficiale l’introduzione del regime forfettario come  unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato a partire dal 01.01.2016, e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015.
Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfetario “start up”, di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).
Possono aderire al regime  le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice Ateco specifico dell’attività svolta.
Non potranno avvalersi  del regime coloro che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non viene considerato  se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato. L’adesione al “nuovo regime” non prevede alcun limite di età del contribuente e di durata dello stesso. I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di alcune agevolazioni come l’esonero dal versamento dell’IVA, la presentazione della dichiarazione Irap e Studi di Settore, ed inoltre non subiscono e non effettuano alcuna ritenuta alla fonte.
I contribuenti che si trovano nel regime forfetario e rientrano nella  gestione artigiani e commercianti, possono usufruire di un’ulteriore  agevolazione anche in ambito previdenziale essendo prevista una riduzione del 35% dei contributi dovuti.
Per la gestione separata Inps professionisti senza cassa occorre distinguere due situazioni: soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici; soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di redditi di pensione. Nel primo caso i lavoratori saranno assoggettati all’aliquota del 27,72% sul reddito fiscale dichiarato. Reddito fiscale dato dal Fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditività. Nel secondo caso i lavoratori saranno assoggettati all’aliquota Inps pari al 24% sul reddito fiscale dichiarato.
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri regimi agevolati, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%,che si riduce al 5%  per le start up. Tale imposta è sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap.