Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 28 gennaio, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, il disegno di legge che contiene le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il disegno, nello specifico, dedica il Titolo I ai lavoratori autonomi e il Titolo II contiene disposizioni regolanti il cosiddetto ‘smart working’.
Per l’Ugl restano comunque dei nodi da sciogliere in tempi stretti, proprio per dare respiro ad una categoria, quella dei lavoratori autonomi, sempre più penalizzata e colpita bruscamente anche dal peso della recessione . E’ Claudio Durigon, vice segretario generale Ugl e segretario nazionale UGL-PARTITE IVA, ad analizzare i punti critici del testo durante l’audizione in Senato (Commissione Lavoro, Previdenza Sociale) sul disegno di legge 2233 (Poletti) .
Il disegno di legge del governo, collegato alla manovra di finanza pubblica, “è molto deludente ed assolutamente poco convincente sia per ciò che concerne la disciplina del lavoro autonomo che in riferimento alle misure per favorire l’articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Viceversa, il secondo disegno di legge, pur con limiti che saranno evidenziati, ha comunque il pregio di recuperare l’elemento della contrattazione collettiva, seppure limitata alla sola fase aziendale e territoriale, colpevolmente dimenticata nel disegno di legge del Ministro Giuliano Poletti”.
Premesso che l’Unione Generale del Lavoro ripone grande attenzione al tema del lavoro autonomo ( Documento su Lavoro autonomo e Lavoro agile, tanto da avere una propria struttura sindacale dedicata ai lavoratori autonomi non imprenditori con redditi spesso derivanti da monocommittenze ed in linea con quelli di larga parte del lavoro subordinato, il disegno di legge 2233 affronta soltanto una parte delle problematiche emerse in questi anni, tutti aspetti che, verosimilmente, esploderanno nei prossimi mesi, alla luce della stretta sulle collaborazioni coordinate e continuative, disposta con il decreto legislativo 81/2015.
“In particolare – evidenzia -, il ddl non affronta in modo adeguato problematiche come: l’aumento dell’aliquota contributiva ai fini previdenziali; l’ammontare dell’assegno pensionistico, alla luce degli attuali vincoli normativi che non permettono la piena cumulabilità dei versamenti fra le diverse gestioni, ad iniziare da quella separata; la corresponsione di un compenso equo; la tassazione dei redditi; il sostegno nei periodi di disoccupazione involontaria; la risoluzione delle controversie di lavoro; la riqualificazione professionale”.
“Infine, per quanto attiene alle risorse stanziate, riteniamo poco credibili misure pensate a costo zero – conclude il sindacalista -, così come quanto previsto a copertura delle misure contenute al capo I è inferiore allo stanziamento disposto con la legge 208/2015: la differenza è di circa 10 milioni di euro a decorrere dal 2017”.

ECCO LE NOVITA’ DI CUI PARLA IL DDL LAVORO AUTONOMO E LAVORO AGILE
Sono 21 gli articoli che compongono il disegno di legge collegato alla legge di Stabilità. Insieme alle norme per il lavoro autonomo ci sono quelle per incentivare e rafforzare la diffusione del “lavoro agile”, lavoro subordinato in questo caso che si può svolgere anche da remoto, senza cioè la presenza fisica in azienda. Una novità che si applicherà anche al lavoro pubblico. I lavoratori autonomi avranno diritto alla maternità, alla malattia, al congedo parentale. Le spese destinate alla propria formazione (compresi viaggi e soggiorni) saranno interamente deducibili fino a un massimo di 10 mila euro. Costo dell’intero pacchetto 10 milioni nel 2016 e a regime, a partire dal 2017, 50 milioni l’anno.

Primo obiettivo della legge è impedire le condotte abusive da parte del committente: «Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che – recita l’articolo 3 della bozza del disegno di legge – attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni». Il contratto deve essere scritto. Il diritto di utilizzare (anche economicamente) il proprio lavoro è riservato al lavoratore salvo che «l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata».

Gravidanza, malattia e infortunio «non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro». L’esecuzione rimane «sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni». Per malattie che superano i 60 giorni il versamento dei contributi viene sospeso fino a un massimo di due anni. Toccherà poi al lavoratore versare il dovuto. Ad entrambi i genitori dei bambini nati dal primo gennaio di quest’anno viene garantito inoltre un congedo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Per la prima volta viene garantito ai lavoratori automi (cosa che rivendicavano da anni) l’accesso agli appalti pubblici finanziati con i fondi strutturali europei.

Infine il lavoro agile, o smart, secondo la definizione inglese. La prestazione lavorativa potrà essere svolta «in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale» previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Potrà riguardare tutti, lavoratori a tempo determinato o indeterminato. Il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di chi lavora stabilmente all’interno dell’azienda. Stesso dicasi per i premi produttività.