La Terza Sezione del Tribunale Ordinario di Roma ha reso l’ordinanza 54512/15 con la quale ha chiarito definitivamente che il Francesco Paolo Capone è il legittimo Segretario Generale della UGL.

Il Tribunale ha infatti stabilito:

  • La UGL con il Consiglio del 29 agosto 2015 ha ottemperato alla ordinanza del 5 agosto che è dunque totalmente superata.
  • Le nomine di Paolo Capone a Segretario Generale UGL e della sua Segreteria Confederale fatte il 29 agosto sono valide ed efficaci.
  • Il Tribunale rileva che esse non sono state né superate né sostituite da altre contrastanti delibere e dunque che nè i fatti del 10 agosto né quelli del 12 settembre rilevano.

Con la suddetta ordinanza il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse al reclamo da parte dell’UGL in considerazione del fatto che il 29 agosto 2015 è stato eletto Segretario Generale Paolo Capone riconoscendo che ciò è avvenuto in osservanza dell’ordinanza del 5 agosto. L’ordinanza spiega chiaramente la situazione:

“Si prende pertanto atto che vi è stata la rielezione quale Segretario Generale di UGL di Francesco Paolo Capone (…), oggetto di sospensione con l’ordinanza reclamata, e che si è data attuazione alla predetta ordinanza quanto alla vicenda dei consiglieri decaduti

(…)

Analogamente non rileva che le delibere del Consiglio Nazionale di UGL del 29/8/15 possano già essere state impugnate o comunque contestate dagli intervenuti Capurso e più, tanto nel pendente giudizio di merito quanto in questo giudizio di reclamo, atteso che non risulta sia stata disposta la sospensione della loro efficacia esecutiva; quindi – allo stato – le nuove delibere di nomina risultano valide ed efficaci.

Pertanto, non emergendo processualmente che le delibere 29/8/15 del Consiglio Nazionale UGL siano state oggetto di provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva ovvero che le stesse siano state eventualmente superate e sostituite da altre contrastanti delibere, deve ritenersi – allo stato – i reclamanti non abbiano più interesse a coltivare il presente reclamo, che va pertanto dichiarato improcedibile”.

Questa ordinanza segue peraltro quella del 4 Novembre 2015 con la quale sempre la Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del signor Prudenzano, riconoscendo la titolarità dell’UGL rispetto alla federazione di categoria del pubblico impiego, “UGL-Intesa” nonché della nomina a commissario della stessa del signor Eugenio Bartoccelli effettuata dalla Confederazione.

L’ordinanza chiarisce inoltre che, secondo lo Statuto della UGL, le Federazioni sono articolazioni della Confederazione, e che dunque sono vincolate “all’osservanza delle norme statutarie della Confederazione, restando sottoposta ai poteri, anche sanzionatori, degli organi della medesima”.

Contestualmente l’ordinanza esclude espressamente la possibilità della “risoluzione del rapporto tra le associazioni” (leggasi Confederazione – Federazione) e chiarisce altresì che “le successive deliberazioni assunte dalla Segreteria Confederale e dal Consiglio Nazionale al fine di disporre, ad esempio, il commissariamento della Federazione” , non risultano “inficiate dalla pretesa cessazione del rapporto e dal dedotto difetto di poteri in capo alla UGL”. Dunque ogni pretesa autonomia federale, ancorché approvata da un congresso di federazione, non ha e non avrà mai alcun valore né legittimità.

Con queste due ordinanze ogni strumentale e capzioso tentativo di mettere in discussione la legittimità degli organi confederali cessa definitivamente.