Viene prevista una percentuale minima del 20% di dipendenti in smart working. Presso il ministero del lavoro, verrebbe istituito un Osservatorio per seguire il fenomeno

L’articolo 1 della proposta di legge 2282 – Gagliardi e altri (Coraggio Italia – Misto), presentata il 29 novembre 2019, prevede l’introduzione di una percentuale minima del 20% del personale dipendente da adibire in modalità agile, sempre però su richiesta del dipendente. Il datore di lavoro ha sessanta giorni di tempo per acconsentire o esprimere diniego motivato. Sono garantiti ai dipendenti gli stessi diritti, tutele e opportunità di carriera. È prevista una delega al governo (sei mesi) per l’introduzione di strumenti di lavoro agile nel pubblico, nelle partecipate e nel privato. L’articolo 3 istituisce un Osservatorio nazionale presso il ministero del lavoro con decreto del ministro stesso per la composizione e il funzionamento. L’articolo 4 istituisce un fondo per la riduzione del cuneo fiscale per il lavoro agile con una riduzione del 4% dei contributi (rapporti di lavoro dipendente periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022). Prevista l’esclusione dal reddito ai fini dell’Irpef e delle addizionali per 36 mesi per i neo assunti. Prevista una esenzione anche per i lavoratori che modificano il loro rapporto di lavoro e che trasferiscono la loro residenza nei comuni indicati dalla legge 158/2017 (piccoli comuni) per 48 mesi. La riduzione dei contributi è quantificata in 200 milioni di euro. La proposta di legge 2417 – Barzotti e altri (Movimento 5Stelle), presentata il 2 marzo 2020, apporta alcune modifiche alla legge 81/2017, che istituisce il lavoro agile. Le modifiche, fra l’altro, introducono alcuni criteri di priorità in caso di concorso di domande. In caso di un accordo individuale stipulato nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, si può chiedere l’assistenza della consigliera di parità. Le modalità e i limiti, compresi i tempi di riposo e le sanzioni disciplinari, sono disciplinati con la Rsa, la Rsu o con le rappresentanze territoriali (nazionali, se unità produttive su più province). La mancata promozione della stipulazione degli accordi costituisce condotta antisindacale (art. 28, legge 300/1970). La stessa proposta di legge istituisce la Settimana nazionale del lavoro agile, volta a promuovere tale modalità organizzativa del lavoro; la settimana si svolge nei sette giorni antecedenti la festività del 1° maggio. Presso la funzione pubblica opera il Comitato interministeriale per la Settimana nazionale del lavoro agile. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per l’impiego di immobili non utilizzati come spazi collettivi, mentre le aziende di trasporto prevedono riduzioni tariffarie per gli utenti che lavorano in modalità agile.