di Antonella Marano

British Airways ed Etihad nell’occhio del ciclone. Le due compagnie aree sono state sanzionate dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette con una maxi multa di un milione di euro.
La decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nasce da una ‘mancata informativa’ sulla procedura di acquisto on line dei biglietti e delle condizioni o limiti contenuti nella ‘no-show rule’. Prassi in uso fra alcune compagnie aeree che portava a cancellare il volo di ritorno, senza traccia di rimborso, quando il cliente per qualsiasi motivo non si presentava per effettuare quello di andata.
Ma l’Antitrust si era già chiaramente espressa sul ‘no-show rule’ anche per Alitalia, Air France, Lufthansa e Brussels Airlines evidenziando che l’applicazione di tale pratica, in sé lecita, dovesse essere accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela, nonché declinata dalle compagnie aeree in modo da contemperare i legittimi interessi commerciali delle stesse all’efficiente allocazione delle proprie risorse con gli interessi dei consumatori alla fruizione integrale del biglietto aereo o sequenziale già acquistato e regolarmente pagato e nel rispetto di condizioni chiare e trasparentemente comunicate dai professionisti.
A conclusione dei propri procedimenti, l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm, che si sono vincolate, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l’utilizzo del biglietto di ritorno (e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativi alle tratte successive alla prima) qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza (2 ore in caso di voli A/E in giornata) della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno (e gli eventuali tagliandi successivi).
British Airways ed Etihad Airways non hanno, invece, inteso modificare le modalità di comunicazione e applicazione della no show rule contestate nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell’Autorità.