Il fondo in legge di bilancio

La legge di bilancio per il 2019, appena approvata, invia un segnale chiaro nell’eterno dilemma fra il salvare gli istituti di credito e il tutelare i risparmiatori. L’articolo 1, ai commi 493 e seguenti, istituisce un Fondo indennizzo risparmiatori per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, nei casi delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa fra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La dotazione iniziale è consistente, nell’ordine di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Per effetto di alcune modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, possono accedere al fondo, oltre ai risparmiatori persone fisiche, anche le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese. Il ristoro non è pieno, ma è sottoposto a dei limiti massimi di indennizzo (30% fino a 100mila euro). È ammessa la presentazione di domanda di risarcimento del danno anche a coloro che hanno aderito ad iniziative transattive assunte dalle banche. Hanno priorità le domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’Isee non superiore a 35mila nell’anno 2018. È atteso un decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2019 ed è prevista una relazione alle Camere entro il 30 settembre 2019. La legge di bilancio, però, interviene anche sugli strumenti finanziari, ammettendo, in fase di prima attuazione dell’Internationale financial reporting standard 9 (Ifrs 9), una deducibilità del 10% e del 90% in quote costanti della componente reddituale.