Avv. Ferruccio Pezzulla

Una nota associazione sindacale adiva il Tribunale di Vicenza contro il decreto pronunciato ai sensi dell’art. 28, st. lav., che aveva rigettato la domanda, dalla stessa organizzazione promossa, tesa a far accertare la condotta antisindacale degli USA consistente nell’esclusione della sigla sindacale alla contrattazione collettiva presso le proprie basi militari a Vicenza.

L’immunità giurisdizionale nel diritto internazionale e nella giurisprudenza nei rapporti di lavoro.

Nell’ordinamento di diritto internazionale vige il principio della c.d. immunità ristretta o relativa, secondo cui lo Stato straniero e le istituzioni ad esso equiparate sono immuni dalla giurisdizione nazionale ogni qual volta compiano atti espressione della sovranità nazionale  (Convenzione di New York del 2004, ratificata in Italia con l. 14 gennaio 2013, n. 5).

 Nell’ambito dei rapporti di lavoro – materia esclusa dall’immunità giurisdizionale ai sensi dell’art. 11 della Convezione citata – la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere la potestà del giudice italiano quando il suo intervento interferirebbe, anche indirettamente, sui poteri autorganizzativi propri dell’ente straniero (Cass. , sez. un., n. 13980/2017).

 Per i giudici di leggitimità, nella citata sentenza n. 13980, che aveva ad oggetto l’illegittimo licenziamento di una dipendente di una ambasciata straniera, la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro non competeva al giudice italiano poihcè l’accoglimento si sarebbe sostanziato in una condanna dello Stato estero a un facere specifico, atto a incidere sulla automomia e sull’esercizio dei poteri pubblicisti di quest’utlimo.

 Occorre quindi tenere distinti il soggetto di diritto internazionale che ha natura politica e svolge attività pubblicistica dal rapporto di lavoro che si instaura con la singola persona fisica che può risultare del tutto estraneo alle funzioni istituzionali dell’ente. E’ solo in questa ultima ipotesi che si ammette la giurisdizione del giudice italiano e il venir meno del principio generale dell’immunità (Cass.  n. 7837/2005, sulla applicazione o meno della tutela reale di una dipendente presso una clinica, sita all’interno di una base NATO).

Il Tribunale di Vicenza, con una pronuncia che sembra gettare più di un’ombra su quale potrà essere il futuro dell’esercizio di legittime prerogative sindacali,  dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e revoca il decreto opposto.