Avv. Giovanni Magliaro

L’articolo 3 del CCNL metalmeccanici (Sezione Quarta) prevede l’obbligo da parte del lavoratore di comunicare la propria residenza. E’ richiesta inoltre, in base all’ultimo comma dello stesso articolo 3, una specifica ed espressa comunicazione scritta dello stesso lavoratore tesa ad informare il datore di lavoro dell’eventuale cambio di residenza o di domicilio (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22295 del 25 settembre 2017). E’ legittimo il licenziamento disciplinare comunicato all’indirizzo noto anche se successivamente modificato qualora non sia stata segnalata la modifica.

Con la sentenza citata la Suprema Corte, partendo dall’obbligo di comunicazione della propria residenza previsto dall’articolo 3 del contratto collettivo nazionale metalmeccanici, ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare inviato con lettera alla residenza resa nota dalla lavoratrice all’inizio del rapporto nonostante che successivamente questa fosse mutata.
Il datore di lavoro (FIAT) aveva inviato alla lavoratrice  la lettera di licenziamento all’indirizzo comunicato all’inizio del rapporto di lavoro. Lo stesso però era cambiato ma non era stato aggiornato. Successivamente il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell’indirizzo effettivo, aveva inviato di nuovo la lettera di licenziamento al vero indirizzo. Ma prima il Tribunale di Nola e poi la Corte d’Appello di Napoli avevano definito inefficace il secondo licenziamento in quanto inviato oltre il termine massimo previsto dal CCNL (sei giorni dalla presentazione delle giustificazioni) ed aveva ritenuto irrilevante il primo perché inviato all’indirizzo sbagliato.
A seguito del ricorso della FIAT la Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo le motivazioni addotte a fondamento del ricorso stesso. In particolare ha ricordato gli obblighi  previsti dal citato art. 3 (comunicazione della residenza ed eventuali variazioni) ribadendo che tale disposizione negoziale impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il rapporto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali variazioni di residenza o di domicilio in modo da rendere edotto il datore di lavoro dell’indirizzo dove lo stesso può essere reperibile.  La lettera inviata dalla lavoratrice  tramite fax all’azienda successivamente all’assunzione al fine di manifestare la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda non può ritenersi idonea a soddisfare l’obbligo di comunicazione del domicilio non potendosi evincere dal tenore testuale della lettera alcun intendimento del mittente in tal senso. La lettera riporta il nuovo indirizzo quale mero ulteriore dato di identificazione dellalavoratrice, senza evidenziarne la modifica rispetto al dato in possesso del datore di lavoro e senza attribuire alcun crisma di formalità. Quindi, a giudizio della Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli ha errato nell’attribuire a detta lettera valore di prova dell’effettuata comunicazione di cambio di domicilio ai sensi dell’art. 3 del CCNL.
In conclusione il licenziamento è stato confermato poiché la comunicazione inviata dall’azienda, nel termine previsto dal CCNL (sei giorni dalla presentazione delle giustificazioni), è da ritenersi pienamente efficace essendo stata spedita all’indirizzo a suo tempo comunicato dalla lavoratrice e mai corretto nelle forme dovute.
Quindi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto :” L’art.3 del CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica richiede una specifica ed espressa comunicazione scritta del lavoratore tesa ad informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio.   Il termine (stabilito dall’art.23 del CCNL citato) di sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore entro cui comminare i provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo verbale è rispettato con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione all’indirizzo noto”.