Avv. Giovanni Magliaro

Ai fini del risarcimento del danno spettante agli eredi di un lavoratore morto per carcinoma polmonare da parte della società in cui aveva lavorato è sufficiente l’accertamento della esposizione lesiva alle polveri di amianto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19270 del 2 agosto 2017).
Con la sentenza citata la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale in materia di nesso causale tra l’attività lavorativa svolta in condizioni di lavoro a rischio e la malattia sopravvenuta. E’ sufficiente l’accertata esposizione lesiva alle polveri di amianto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa per configurare il nesso causale su cui si fonda il risarcimento del danno.
La vicenda ha inizio con un ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore che aveva prestato servizio negli anni dal 1967 al 1994 in stabilimenti per la lavorazione del vetro (Saint Gobain e Oi Manifacturing). Il Tribunale di Livorno accoglieva il ricorso e condannava i convenuti a risarcire il danno riconoscendo il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e il cancro al polmone. Del resto il consulente d’ufficio aveva evidenziato che la inalazione di fibre d’amianto aveva sicuramente contribuito al precoce sviluppo della neoplasia che aveva causato il decesso del lavoratore. La Corte d’Appello di Firenze aveva sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.
La Cassazione nel prendere in esame le censure delle società condannate che sostanzialmente tendevano a mettere in dubbio la sussistenza del nesso causale tra il lavoro e la malattia sofferta dal lavoratore ha richiamato il principio di diritto definito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.576 dell’11 gennaio 2008). Questo principio afferma che “Ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale, la regola del giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell’evidenza o del più probabile criterio che non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica della frequenza di classi di eventi ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto (cosiddetta probabilità logica).
Nel corso del giudizio si era accertato che nello stabilimento si utilizzavano costantemente materiali contenenti amianto e che erano state omesse le cautele necessarie (mancata rimozione ed aspirazione delle polveri nocive con idonei aspiratori e con specifiche operazioni di pulizia). La colpevolezza attiene al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza nel settore. La pericolosità dell’amianto era nota ed era comunque noto il rischio derivante dalla formazione e diffusione delle polveri e che il rischio specifico derivante dall’amianto risultava fina dal 1965 (DPR n.1124).